Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

Tecnico sanitario di radiologia medica

Conseguimento del titolo professionale:

Il titolo professionale di tecnico sanitario di radiologia medica spetta:

I)        a coloro che siano in possesso di laurea per tecnico sanitario di radiologia medica, afferente alla classe n. 3 delle lauree universitarie delle professioni sanitarie individuate con d.m. 2 aprile 2001 – professioni sanitarie tecniche; il titolo di per sé abilita all’esercizio professionale, anche se la formazione del tecnico sanitario può proseguire con la laurea specialistica (classe 3 del d.m. 2 aprile 2001 sulle lauree sanitarie specialistiche – scienze delle professioni sanitarie tecniche), i Master universitari (di primo e secondo livello), il dottorato di ricerca;

II)     a coloro che siano in possesso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica o dei titoli equipollenti di tecnico sanitario di radiologia medica (l. 4 agosto 1965, n. 1103; l. 31 gennaio 1983, n. 25) e di tecnico di radiologia medica (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162).

Ulteriori equipollenze potranno essere stabilite, in sede regionale, in attuazione dell’accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2004, recante criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

 

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:

Per esercitare la professione è necessario essere iscritti ad uno degli albi tenuti dai collegi provinciali dei tecnici sanitari di radiologia medica.

 

Attività professionale:

Il tecnico sanitario di radiologia è l’operatore sanitario che è responsabile degli atti di sua competenza ed è autorizzato ad espletare indagini e prestazioni radiologiche.

Il tecnico sanitario di radiologia medica è l’operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica.

Il tecnico sanitario di radiologia medica:

a) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell’ambito della struttura in cui opera nel rispetto delle proprie competenze;

b) programma e gestisce l’erogazione di prestazioni polivalenti di sua competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura;

c) è responsabile degli atti di sua competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature a lui affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti;

d) svolge la sua attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero professionale.

Il tecnico sanitario di radiologia medica contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

 

Fonti:

–    d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (in G.U. 30 dicembre 1992, n. 305 S.O.);

–    d.m. 26 settembre 1994, n. 746 (in G.U. 9 gennaio 1995, n. 6);

–    l. 26 febbraio 1999, n. 42 (in G.U. 2 marzo 1999, n. 50);

–    d.m. 27 luglio 2000 (in G.U. 16 agosto 2000, n. 190);

–    l. 10 agosto 2000, n. 251 (in G.U. 6 settembre 2000, n. 208);

–    d.m. 29 marzo 2001 (in G.U. 23 maggio 2001, n. 118);

–    dd.mm. 2 aprile 2001 (due decreti, entrambi in G.U. 5 giugno 2001, n. 128 S.O.);

–    Acc. Stato – Regioni 16 dicembre 2004, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento (in G.U. 28 dicembre 2004, n. 303).

 

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