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Chi siamo Edverso

Statuto di "EdVerso International"

Come riportati al Registro di Commercio del Cantone Ticino – Svizzera –
il 27 Maggio 2022, e successivo aggiornamento del 22 giugno 2022.

1. Nome e sede

A norma dell’art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un’associazione denominata Associazione “EdVerso International” con sede in VIA FRIGERIO 3, 6821 VAL MARA.

2. Finalità (scopo) (art. 60 cpv. 1 CC e 91 ORC)

L’associazione ha quale fine istituzionale quello di promuove lo sviluppo di nuovi strumenti di valorizzazione dei cittadini, per una loro migliore vita sociale e professionale, attraverso l’uso delle nuove tecnologie, secondo i principi delle Nazioni Unite.

       A tale scopo l’associazione puo’:

2.1) promuovere, realizzare e sviluppare studi e ricerche nei paesi in cui sono presenti associati, partner, sostenitori e/o dove indicato dalla Direzione;

2.2) promuovere lo studio, l’educazione, la formazione e l’aggiornamento di personale tecnico e scientifico nonché progetti  di ricerca e sviluppo;

2.3) realizzare e/o contribuire alla realizzazione di strutture e/o impianti necessari all’attuazione degli scopi sociali;

2.4) istituire borse di studio ed erogare contributi a persone fisiche e/o giuridiche in campi inerenti lo scopo sociale, purche le finalità di detti contribuiti siano caratterizzati dall’assenza di scopo di lucro;

2.5) sostenere la realizzazione di progetti ed interventi anche con l’ausilio di volontari e personale proprio dell’associazione;

2.6) sostenere e realizzare progetti integrati di lungo periodo, oltre che attuare iniziative finanziarie atte a consentire l’implementazione degli stessi;

2.7) sostenere la realizzazione di programmi di informazione e comunicazione che favoriscano un maggiore coinvolgimento di società ed aziende, enti di ricerca, strutture formative, rappresentanze governative e pubbliche promosse dall’associazione;

2.8) realizzare attività di supporto all’innovazione e sostegno alle start-up;

2.9) promuovere la nascita di nuove iniziative sociali volti all’attuazione degli scopi sociali.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l’associazione, avente carattere apartitico e aconfessionale, potrà cooperare con organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

L’associazione non avrà rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, nè sarà collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, svizzeri o stranieri aventi scopo di lucro.

Lo sviluppo delle attività promosse dall’associazione saranno delegate in primis ai membri dell’associazione stessa, su indicazione nominativa del Presidente.

3. Mezzi, contributi sociali (Art. 71, 75a CC, art. 92 lett. h ORC)

Per il perseguimento della finalità, l’associazione dispone:

3.1)  delle somme conferite a titolo di liberalità dai Fondatori, somme espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;

3.2) dei beni mobili ed immobili, che perverranno a qualsiasi titolo all’associazione, nonchè da elargizioni o contributi da parte di aziende, enti pubblici, enti privati e persone fisiche;

3.3) delle somme derivanti dai redditi che il Consiglio direttivo dell’associazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio;

3.4) delle somme derivanti dallo sviluppo degli scopi sociali;

3.5) Il Consiglio Direttivo stabilisce periodicamente il contributo sociale minimo da effettuarsi all’atto di adesione all’associazione da parte di chi intende aderire, secondo diverse modalità;

3.6) l’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario ed al contributo sociale annuale. E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori.

4. Soci – ammissione (Art. 65 cpv. 1 e Art. 70 cpv. 1 CC)

Aderiscono all’associazione:

4.1) I soci Fondatori. Sono le persone fisiche e giuridiche che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo e quelle alle quali il Presidente ha riconosciuto tale qualifica. In particolare il titolo di socio fondatore, puo’ essere riconosciuto dal Presidente, a quei soci che contribuiscano all’aumento sostanziale del Patrimonio;

4.2) I soci Onorari. Sono le persone ed enti che, per l’importanza delle loro elargizioni o delle attività prestate in favore dell’associazione abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo;

4.3) I soci Ordinari. Sono le persone ed enti che, impegnandosi a sostenere l’attività dell’associazione per il conseguimento dei suoi scopi sociali, vi aderiscono, versando un contributo annuo – strutturato anche su base di servizi diversi a cui i soci Ordinari potranno accedere – definito dal Consiglio Direttivo, e partecipino alla vita dell’associazione. Tale qualifica è assegnata dal Consiglio Direttivo, dopo l’esame della domanda di ammissione.

4.4) I soci Aggregati. Sono le persone fisiche che aderiscono allo staff dell’associazione o che collaborano al raggiungimento dei fini sociali, prestando la propria attività lavorativa e/o professionale. Tale qualifica è assegnata dal Consiglio direttivo a seguito della domanda di ammissione.

Le richieste di ammissione vanno rivolte al Presidente; il Consiglio direttivo delibera sull’ammissione.

5. Cessazione dell’appartenenza

L’appartenenza cessa:

    • nel caso di persone naturali mediante recesso, esclusione o decesso;
    • nel caso di persone giuridiche mediante recesso, esclusione o scioglimento.

Il recesso è possibile in qualsiasi momento con il preavviso di cui all’art. 70 cpv. 2 CC. La lettera di recesso deve essere inviata al Presidente per raccomandata e/o e-mail e/o piattaforma blockchain lutinx.com, almeno quattro settimane prima della dell’assemblea generale ordinaria.

Un membro può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento senza fornire un motivo. Il Presidente delibera in merito all’esclusione; il membro può presentare ricorso all’assemblea generale.

6. Organi dell’associazione: (art. 64 CC)

Gli organi dell’associazione sono:

    • l’Assemblea Generale
    • il Consiglio Direttivo
    • il Presidente
    • il Revisore dei Conti

6.1) L’assemblea generale

6.1a) L’assemblea è composta da tutti i soci dell’associazione in regola con il versamento delle quote associative;

6.1b) L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 maggio).

6.1c) L’assemblea generale ha i seguenti compiti irrevocabili:

– Elezione o revoca del Consiglio direttivo, con le sole esclusioni del Presidente e dei revisori dei conti;

– Elaborazione e modifica degli statuti;

– Approvazione del conto annuale e del rapporto dei revisori;

– Deliberazione in merito al budget annuo;

– Determinazione del contributo dei membri;

– Trattamento dei ricorsi in merito a esclusioni.

6.1d) L’assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 75% dei soci con diritto di voto, tramite richiesta al Presidente.

L’assemblea è convocata dal Presidente, e le convocazioni devono essere effettuate, a cura del Presidente, mediante comunicazione via lettera, telefax e/o e-mail e/o tramite piattaforma blockchain lutinx.com, ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, spedita a tutti gli aventi diritto presso i loro domicilii o riferimenti risultanti dal libro soci o comunque da essi forniti all’amministrazione dell’associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione.

6.1e) In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, purche il Presidente ne accetti la validità.

6.1f) Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti, salvo quanto indicato al punto 4.5). In caso di uguaglianza dei voti, il voto del Presidente determina la scelta.

6.1g) Il voto puo’ essere espresso anche mediante delega scritta, conferita ad un’altro socio avente diritto di voto.

6.2h) Il presente Statuto puo’ essere modificato se il 76% dell’Assemblea Generale ne approvano la proposta di modifica.

6.2) Il Consiglio Direttivo

6.2a) Il Consiglio direttivo, è composto da 1 a 23 membri nominati dall’Assemblea. Il Direttore Generale dell’associazione partecipa alle riunioni, su invito del Presidente, senza diritto di voto.

6.2b) Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni, ad esclusione del Presidente che resta in carica fino alle dimissioni e/o al decesso e/o revoca come da punto 6.3e) dello Statuto. I suoi componenti possono essere rieletti.

6.2c) Qualora nel corso della durata in carica vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o piu’ membri del Consiglio direttivo, questi potranno essere sostituiti con delibera dell’assemblea generale. Tali membri cesseranno dal loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio.

6.2d) Il consigliere decade per morte, dimissioni o per assenza ingiustificata per piu di tre riunioni consecutive, e solo su delibera espressa del Consiglio.

6.2e) Il Consiglio direttivo nomina il Presidente Onorario ed il Vice Presidente. Il Consiglio direttivo nomina il Presidente solo su indicazione del Presidente dimissionario. Il Consiglio direttivo, nomina, essendone tuttavia responsabile, il Direttore Generale per il coordinamento delle attività dell’associazione.

6.2f) Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate almeno una volta all’anno dal Presidente, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno “tre quinti” dei Consiglieri, per posta, telefax, email o qualunque altro strumento idoneo a dimostrare l’avvenuto ricevimento, comprese la piattaforma  Blockchain lutinx.com, almeno 10 giorni prima della riunione, ed almeno 2 giorni prima in caso di urgenza espressa dal Presidente.

6.2g) Il Consiglio direttivo puo’ tenere le sue riunioni in audioconferenza e/o video conferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

– che siano presenti nello stesso luogo Presidente e segretario, in modo che il verbale della riunione possa essere sottoscritto;

– che sia consentito al Presidente, verificare l’identità dei presenti, per ritenere valida la riunione;

– che sia consentito a tutti gli intervenuti di poter partecipare alla discussione della riunione oltre che alla votazione in simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonche di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6.2h) Il Consiglio direttivo delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente prevale;

6.2i) Il Consiglio direttivo ha la responsabilità dell’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione e ha l’obbligo di allegare al bilancio da presentare all’assemblea, una relazione di controllo, sottoscritta dal Revisore o dai Revisori eventualmente in carica;

6.2l) Il Consiglio direttivo puo’ prendere decisioni in sede dell’utilizzo del patrimonio finalizzati ad impieghi mobiliari ed immobiliari;

6.2m) Il Consiglio direttivo puo’ delegare alcuni adempimenti ai Consiglieri o persone esterne al Consiglio direttivo dell’associazione, fissandone i limiti economici e temporali.

6.3) Il Presidente

6.3a) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi in giudizio.

6.3b) Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale dei soci, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio direttivo gli delega in via generale o di volta in volta.

6.3c) Il Presidente puo’ rilasciare procure speciali per singoli atti e categorie di atti.

6.3d) In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, tutte le lui funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, da altro membro nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

6.3e) Il Presidente puo’ essere rimosso per giusta causa solo con voto unanime e dichiarato, del 100% dell’assemblea generale dei soci, in regola con i pagamenti sociali.

6.3f) Il Presidente designa il suo successore.

6.4) Il Revisore dei conti

6.4a) il ruolo di revisore dei conti puo’ essere assegnato dall’assemblea generale a professionista e/o a società con specifica autorizzazione ad esercitare l’attività di revisione.

6.4b) Il revisore dei conti puo’ participare, su invito del Presidente alle riunioni del consiglio direttivo, senza diritto di voto.

6.4c) Il revisore dei conti resta in carica 3 anni, salvo che il Presidente dell’associazione, per giusta causa provveda alla sua revoca;

6.4d) La carica di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

7. Firma

L’associazione è vincolata dalla firma individuale del Presidente, oppure dalla firma congiunta di almeno due Consiglieri del Consiglio direttivo con quella del Presidente.

8. Responsabilità (art. 75a CC)

Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

9. Scioglimento dell’associazione (art. 76 CC, art. 93 ORC)

Lo scioglimento dell’associazione è di competenza esclusiva dell’Assemblea dei Soci.

Con lo scioglimento dell’associazione, il patrimonio dell’associazione va ad un’istituzione che persegue la stessa o una simile finalità (art. 57 CC). La scelta dell’istituzione beneficiaria viene fatta dal Presidente in carica.

10. Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati accettati nell’ambito dell’assemblea costitutiva del 27.05.2022.

In caso di iscrizione a registro di commercio si fa riferimento agli art. 61 CC, art. 90 cpv. 1 ORC e art. 92 lett. e ORC.

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(Val Mara, 22.06.2022) (firma art. 90 cpv. 1 lett. b ORC)

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