Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

Tecnico ortopedico

Conseguimento del titolo professionale:

Il titolo professionale di tecnico ortopedico spetta:

I)        a coloro che siano in possesso di laurea per tecnico ortopedico, afferente alla classe n. 3 delle lauree universitarie delle professioni sanitarie individuate con d.m. 2 aprile 2001 – professioni sanitarie tecniche; il titolo di per sé abilita all’esercizio professionale, anche se la formazione del tecnico ortopedico può proseguire con la laurea specialistica (classe 3 del d.m. 2 aprile 2001 sulle lauree sanitarie specialistiche – scienze delle professioni sanitarie tecniche), i Master universitari (di primo e secondo livello), il dottorato di ricerca;

II)     a coloro che siano in possesso di diploma universitario di tecnico ortopedico o del titolo equipollente di meccanico ortopedico ernista, purché conseguito non oltre il 31 dicembre 1998 in base al r.d. 31 maggio 1928, n. 1334, e rilasciato ai sensi dell’art. 140 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.

Ulteriori equipollenze potranno essere stabilite, in sede regionale, in attuazione dell’accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2004, recante criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

 

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:

Non è prevista, allo stato, l’iscrizione ad alcun albo professionale. Il semplice titolo di studio è pertanto sufficiente a consentire l’esercizio della professione. L’albo tenuto dall’A.N.T.O.I. – Associazione Nazionale Tecnici Ortopedici ha valore di mero elenco degli associati.

 

Attività professionale:

Il tecnico ortopedico è l’operatore sanitario che, su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell’apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l’energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.

Il tecnico ortopedico, nell’ambito delle proprie competenze:

a) addestra il disabile all’uso delle protesi e delle ortesi applicate. Svolge, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, la sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate;

b) collabora con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione;

c) è responsabile dell’organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell’ambito delle proprie mansioni.

Il tecnico ortopedico esercita la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

 

Fonti:

–    d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (in G.U. 30 dicembre 1992, n. 305 S.O.);

–    d.m. 14 settembre 1994, n. 665 (in G.U. 3 dicembre 1994, n. 283);

–    l. 26 febbraio 1999, n. 42 (in G.U. 2 marzo 1999, n. 50);

–    d.m. 27 luglio 2000 (in G.U. 17 agosto 2000, n. 191);

–    l. 10 agosto 2000, n. 251 (in G.U. 6 settembre 2000, n. 208);

–    d.m. 29 marzo 2001 (in G.U. 23 maggio 2001, n. 118);

–    dd.mm. 2 aprile 2001 (due decreti, entrambi in G.U. 5 giugno 2001, n. 128 S.O.);

–    Acc. Stato – Regioni 16 dicembre 2004, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento (in G.U. 28 dicembre 2004, n. 303).

 

Sito dell’A.N.T.O.I – Associazione Nazionale Tecnici Ortopedici: www.antoi.it