Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

logopedista

Conseguimento del titolo professionale:

Il titolo professionale di logopedista spetta:

I)        a coloro che siano in possesso di laurea in logopedia, afferente alla classe n. 2 delle lauree universitarie delle professioni sanitarie individuate con d.m. 2 aprile 2001 – professioni sanitarie della riabilitazione; il titolo di per sé abilita all’esercizio professionale, anche se la formazione del logopedista può proseguire con la laurea specialistica (classe 2 del d.m. 2 aprile 2001 sulle lauree sanitarie specialistiche – scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione), i Master universitari (di primo e secondo livello), il dottorato di ricerca;

II)     a coloro che siano in possesso di diploma universitario di logopedista o di uno dei seguenti titoli equipollenti:

–          logoterapista – tecnico di logopedia (Corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del Servizio Sanitario Nazionale purchè siano iniziati in data antecedente a quella del Decreto del Ministro della Sanità del 30 gennaio 1982);

–          terapista della riabilitazione – logopedista (Corsi di abilitazione istituiti con apposita autorizzazione regionale);

–          logopedista (Corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del Servizio Sanitario Nazionale ex Decreto del Ministro della Sanità del 30 gennaio 1982, art. 81; d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, l. 11 novembre 1990, n. 341);

–          terapista della riabilitazione specializzato in terapia del linguaggio (d.P.R. 19 settembre 1970, n. 834; d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 947; d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 );

–          tecnici di foniatria (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162);

–          tecnico di logopedia e foniatria (d.P.R 10 marzo 1982, n. 162);

–          tecnico di logopedia – tecnico di foniatria (Logopedista), tecnico di foniatria – tecnico di foniatria (Logopedista), tecnico di ortofonia (Corsi universitari svolti presso Scuole Dirette a Fini Speciali, istituti con specifici Decreti del Presidente della Repubblica).

–          Inoltre, i possessori di uno dei seguenti titoli: terapista della riabilitazione (l. 30 marzo 1971, n. 118 – decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della sanità e normative regionali); Terapista della riabilitazione (d.P.R 10 marzo 1982, n. 162 – l. 11 novembre 1990, n. 341);  Tecnico di audiometria e ortofonia, Tecnico audiometrista e fonologopedista, Tecnico di audiometria e fonologopedia (corsi universitari svolti presso scuole dirette a fini speciali istituiti con specifici decreti del Presidente della Repubblica) che abbia svolto una delle attività professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di logopedista può optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all’attività effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attività sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell’ultimo quinquennio. La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata. La domanda di opzione è presentata, unitamente al titolo originale, all’unità sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l’opzione effettuata

Ulteriori equipollenze potranno essere stabilite, in sede regionale, in attuazione dell’accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2004, recante criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

 

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:

Non è prevista, allo stato, l’iscrizione ad alcun albo professionale. Il semplice titolo di studio è pertanto sufficiente a consentire l’esercizio della professione.

 

Attività professionale:

Il logopedista è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica. L’attività del logopedista è volta all’educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi.

In riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, nell’ambito delle proprie competenze, il logopedista:

a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;

b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali;

c) propone l’adozione di ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia;

d) svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali;

e) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

Il logopedista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

 

Fonti:

–    d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (in G.U. 30 dicembre 1992, n. 305 S.O.);

–    d.m. 14 settembre 1994, n. 742 (in G.U. 9 gennaio 1995, n. 6);

–    l. 26 febbraio 1999, n. 42 (in G.U. 2 marzo 1999, n. 50);

–    d.m. 27 luglio 2000 (in G.U. 22 agosto 2000, n. 195);

–    l. 10 agosto 2000, n. 251 (in G.U. 6 settembre 2000, n. 208);

–    d.m. 29 marzo 2001 (in G.U. 23 maggio 2001, n. 118);

–    dd.mm. 2 aprile 2001 (due decreti, entrambi in G.U. 5 giugno 2001, n. 128 S.O.);

–    d.m. 9 ottobre 2002 (in G.U. 26 ottobre 2002, n. 252);

–    Acc. Stato – Regioni 16 dicembre 2004, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento (in G.U. 28 dicembre 2004, n. 303).

 

Sito della principale associazione di logopedisti italiana: www.fli.it