Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

Architetto

Conseguimento del titolo professionale:

Il titolo di architetto si consegue mediante il superamento di un esame di Stato. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

–          laurea specialistica della  classe 4/S – Architettura e ingegneria edile (corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE del 10 giugno 1985);

–          laurea in architettura conseguita secondo il vecchio ordinamento.

 

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:

Per poter esercitare l’attività di architetto è necessario iscriversi all’albo professionale dell’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, sezione A, settore “architettura”.

Si possono iscrivere tutti coloro che abbiano superato il corrispondente esame di Stato e coloro i quali erano in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del d.p.r. 328/01, nonché coloro i quali abbiano conseguito l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del d.P.R. 328/01.

Nel settore A – “architettura” sono iscritti, altresì, d’ufficio, coloro che, al momento di entrata in vigore del d.P.R. 328/01, erano iscritti all’ordine degli architetti.

 

Attività professionale:

Formano oggetto della professione di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative, le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere  artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla  L. 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti e la parte tecnica.

Formano inoltre oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore «architettura», le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.

Formano oggetto dell’attività professionale degli architetti anche le attività attribuite agli iscritti al corrispondente settore della sezione B dell’albo (architetti iuniores).

 

Fonti:

d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (in G.U. 17 agosto 2001, n. 190 S.O.)

 

Sito del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori: www.archiworld.it