Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

Tecnico sanitario di lab. biomedico

Conseguimento del titolo professionale:

Il titolo professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico spetta:

I)        a coloro che siano in possesso di laurea per tecnico sanitario di laboratorio biomedico, afferente alla classe n. 3 delle lauree universitarie delle professioni sanitarie individuate con d.m. 2 aprile 2001 – professioni sanitarie tecniche; il titolo di per sé abilita all’esercizio professionale, anche se la formazione del tecnico sanitario può proseguire con la laurea specialistica (classe 3 del d.m. 2 aprile 2001 sulle lauree sanitarie specialistiche – scienze delle professioni sanitarie tecniche), i Master universitari (di primo e secondo livello), il dottorato di ricerca;

II)     a coloro che siano in possesso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico o dei titoli equipollenti di:

–          tecnico di laboratorio biomedico (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162);

–          tecnico di laboratorio biomedico (l. 11 novembre 1990, n. 341);

–          tecnico di laboratorio (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162);

–          tecnico di laboratorio medico (decreto 30 gennaio 1982, art. 81, del Ministro della sanità);

–          tecnico di laboratorio medico (d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 132, purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto 30 gennaio 1982 del Ministro della sanità).

Ulteriori equipollenze potranno essere stabilite, in sede regionale, in attuazione dell’accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2004, recante criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

 

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:

Non è prevista, allo stato, l’iscrizione ad alcun albo professionale. Il semplice titolo di studio è pertanto sufficiente a consentire l’esercizio della professione.

 

Attività professionale:

Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico è l’operatore sanitario responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia.

Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico:

a) svolge con autonomia tecnico professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza;

b) è responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell’ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili;

c) verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura;

d) controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti;

e) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell’ambito della struttura in cui opera;

f) svolge la sua attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale.

Il tecnico di laboratorio biomedico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca. 

 

Fonti:

–    d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (in G.U. 30 dicembre 1992, n. 305 S.O.);

–    d.m. 26 settembre 1994, n. 745 (in G.U. 9 gennaio 1995, n. 6);

–    l. 26 febbraio 1999, n. 42 (in G.U. 2 marzo 1999, n. 50);

–    d.m. 27 luglio 2000 (in G.U. 17 agosto 2000, n. 191);

–    l. 10 agosto 2000, n. 251 (in G.U. 6 settembre 2000, n. 208);

–    d.m. 29 marzo 2001 (in G.U. 23 maggio 2001, n. 118);

–    dd.mm. 2 aprile 2001 (due decreti, entrambi in G.U. 5 giugno 2001, n. 128 S.O.);

–    Acc. Stato – Regioni 16 dicembre 2004, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento (in G.U. 28 dicembre 2004, n. 303).

 

Sito della principale associazione di tecnici sanitari di laboratorio biomedico italiana: www.tecnicidilaboratorio.it