Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)
Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.
Chimico Iunior
Conseguimento del titolo professionale:
Il titolo professionale di chimico iunior si consegue mediante il superamento di apposito esame di Stato.
Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:
1. laurea in una delle seguenti classi (ex DM 509/99):
- classe 21 – Scienze e tecnologie chimiche;
- classe 24 – Scienze e tecnologie farmaceutiche.
2. Diplomi Universitari:
- Analisi chimico-biologiche;
- Chimica;
- Tecnologie farmaceutiche;
- Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico.
Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:
Per l’esercizio dell’attività professionale di chimico iunior è necessario essere iscritti alla sezione B dell’albo dei chimici. Si possono iscrivere coloro che abbiano superato l’apposito esame di Stato.
Attività professionale:
Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali:
a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);
b) direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);
c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attività industriali chimiche e merceologiche;
d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;
e) consulenze per l’implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti chimici nonché il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti;
f) assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal decreto 5 settembre 1967, del Ministro per l’agricoltura e foreste, di concerto con Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967;
g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, e decreto ministeriale 25 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti chimici; assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;
m) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio di certificato di non pericolosità per le navi;
n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali.
Fonti:
d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (in G.U. 17 agosto 2001, n. 190 S.O.)