Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)
Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

Psicologo
Conseguimento del titolo professionale:
Il titolo professionale di psicologo si consegue mediante il superamento di apposito esame di Stato.
Per l’ammissione all’esame di Stato è necessario aver compiuto un periodo di tirocinio di un anno, al quale si accede con il possesso di uno dei seguenti titoli:
– laurea specialistica nella classe 58/S – Psicologia;
– laurea in psicologia conseguita secondo il vecchio ordinamento.
Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:
Per l’esercizio dell’attività di psicologo è necessario essere iscritti nell’albo degli psicologi, sezione A.
Si possono iscrivere coloro che abbiano conseguito la relativa abilitazione professionale.
Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta è annotata nell’Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Alla sezione A dell’albo degli psicologi sono iscritti automaticamnente coloro che, alla data di entrata in vigore del d.P.R. 328/01, erano iscritti nell’albo degli psicologi.
Alla sezione A possono iscriversi, altresì, coloro che, alla data di entrata in vigore del d.P.R. 328/01 avevano conseguito l’abilitazione professionale, nonché coloro che l’abbiano conseguita mediante il superamento di un esame di abilitazione indetto prima dell’entrata in vigore dello stesso d.P.R.
Attività professionale:
Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività riservate agli iscritti nella sezione B dell’albo (sulle quali v. le schede relative ai dottori in tecniche psicologiche, ecc.), le attività che implicano l’uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:
a) l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità;
b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito;
c) il coordinamento e la supervisione dell’attività degli psicologi iuniores (oggi: dottori in tecniche psicologiche, ecc).
Fonti:
– d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (in G.U. 17 agosto 2001, n. 190 S.O.);
– d.l. 9 maggio 2003, n. 105 (in G.U. 14 maggio 2003, n. 110), conv. in legge, con modificazioni, dall’art. 1 l. 11 luglio 2003, n. 170 (in G.U. 12 luglio 2003, n. 160).
Sito dell’Ordine Nazionale degli Psicologi: www.psy.it