Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

Odontoiatra

Conseguimento del titolo professionale:

Il titolo professionale di odontoiatra si consegue mediante il superamento di apposito esame di Stato.

Sono ammessi all’esame coloro che siano in possesso del diploma di uno dei seguenti titoli:

–          laurea specialistica nella classe 52/S – odontoiatria e protesi dentaria;

–          laurea in odontoiatria e protesi dentaria conseguito secondo l’ordinamento previgente.

L’esercizio dell’attività di odontoiatra è consentito anche ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, alle condizioni specificate di seguito.

 

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:

Per l’esercizio dell’attività di odontoiatra è necessario essere iscritti all’Albo degli odontoiatri, istituito presso ogni Ordine provinciale dei medici chirurghi (il quale, a decorrere dall’istituzione di questa distinta figura professionale, ha assunto il nome di “Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri”).

L’iscrizione al predetto albo è incompatibile con la iscrizione ad altro albo professionale.

Possono iscriversi all’albo degli odontoiatri:

coloro che siano in possesso della relativa abilitazione professionale in odontoiatria;

anche in deroga all’incompatibilità con l’iscrizione in un altro albo professionale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980;

anche in deroga all’incompatibilità con l’iscrizione in un altro albo professionale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386. Tale prova consiste nella valutazione del curriculum accademico e professionale e delle conoscenze teorico-pratiche del candidato con particolare riferimento alle conoscenze nel campo della odontoiatria (v. più in particolare il d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 386, art. 1, comma 2, lett. a)-e)). Dalla prova attitudinale sono esonerati coloro che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale tra quelli indicati nel d.m. 18 settembre 2000 del Ministro della sanità (pubbl. in G.U. 22 settembre 2000, n. 222 S.O.), e cioè: odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia odontostomatologica, odontostomatologia, ortognatodonzia.

All’albo degli odontoiatri è aggiunto l’elenco degli odontoiatri abilitati a continuare, in via transitoria, l’esercizio della professione, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943, che completava la disciplina degli artt. 3 e 4 della l. 31 marzo 1912, n. 298, i quali, a loro volta, fissavano le condizioni per la prosecuzione dell’attività dentistica da parte di soggetti sforniti di laurea o del diploma di abilitazione in medicina e chirurgia.

 

Attività professionale:

Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.

 

Fonti:

–    l. 31 marzo 1912, n. 298 (in G.U. 15 aprile 1912);

–    R.D.L. 16 ottobre 1924, n. 1755 (in G.U. 13 novembre 1924, n. 265), convertito in legge con l. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20 aprile 1926, n. 92);

–    R.D.L. 13 gennaio 1930, n. 20 (in G.U. 9 febbraio 1930, n. 32), convertito in legge, con modificazioni, con l. 5 giugno 1930, n. 943 (in G.U. 21 luglio 1930, n. 169);

–    d.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (in G.U. 23 ottobre 1946, n. 241), ratificato con l. 17 aprile 1956, n. 561 (Gazz. Uff. 25 giugno 1956, n. 156);

–    d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (in G.U. 16 maggio 1950, n. 112);

–    d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 (in G.U. 16 aprile 1980, n. 104);

–    l. 24 luglio 1985, n. 409 (in G.U. 13 agosto 1985, n. 190);

–    d.m. 3 dicembre 1985 (in G.U. 13 marzo 1986, n. 60);

–    d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 386 (in G.U. 6 novembre 1998, n. 260);

–    d.m. 18 settembre 2000 (in G.U. 22 settembre 2000, n. 222);

–    d.lgs. 8 luglio 2003, n. 277 (in G.U. 14 ottobre 2003, n. 239, S.O.).

 

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