Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

Medico chirurgo

Conseguimento del titolo professionale:

Il titolo professionale di medico chirurgo si consegue mediante il superamento di apposito esame di abilitazione.

Sono ammessi all’esame di Stato i possessori di laurea specialistica afferente alla classe 46/S – medicina e chirurgia, nonché i possessori di laurea in medicina e chirurgia conseguita secondo l’ordinamento previgente.

L’esame di Stato si articola in una prova pratica a carattere continuativo consistente in un tirocinio clinico della durata di tre mesi ed in una prova scritta, alla quale si accede nella prima sessione dopo il superamento della prova pratica.

 

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:

Per l’esercizio della professione medica è necessario essere iscritti all’albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, al quale si possono iscrivere coloro che abbiano superato l’esame di abilitazione.

 

Attività professionale:

Ai sensi dell’art. 3 del codice deontologico, dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo della sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell’accezione biologica più ampia del termine come condizione, cioè di benessere fisico e psichico della persona.

 

Fonti:

–    d.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (in G.U. 23 ottobre 1946, n. 241), ratificato con l. 17 aprile 1956, n. 561 (in G.U. 25 giugno 1956, n. 156);

–    d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (in G.U. 16 maggio 1950, n. 112);

–    l. 8 dicembre 1956, n. 1378 (in G.U. 21 dicembre 1956, n. 321);

–    d.m. 9 settembre 1957 (in G.U. 2 novembre 1957, n. 271);

–    Codice di Deontologia Medica, approvato dal Comitato Centrale il 3 ottobre 1998; d.m. 19 ottobre 2001, n. 445 (in G.U. 27 dicembre 2001, n. 299).

 

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