Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

Farmacista

Conseguimento del titolo professionale:

Il titolo professionale di farmacista si consegue mediante il superamento di apposito esame di Stato, al quale sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli:

–          laurea specialistica nella classe 14/S – farmacia e farmacia industriale;

–          laurea in farmacia (quinquennale) conseguita secondo il vecchio ordinamento;

–          laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche conseguita secondo il vecchio ordinamento, che abbiano effettuato un tirocinio pratico professionale di sei mesi presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell’ospedale. Il tirocinio può essere anche effettuato per metà tempo in farmacia e per l’altra metà presso l’industria farmaceutica.

 

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:

Per l’esercizio della professione di farmacista è necessario essere iscritti all’albo professionale dei farmacisti, al quale possono iscriversi coloro che abbiano superato il relativo esame di abilitazione.

 

Attività professionale:

Manca, allo stato, una disposizione normativa che delimiti in modo puntuale le competenze professionali del farmacista.

Alcune competenze proprie del farmacisti si ricavano dalle disposizioni normative che richiedono, per lo svolgimento di determinate attività, l’iscrizione all’Albo dei farmacisti:

a) titolare di farmacia privata;

b) gestore provvisorio di farmacia privata;

c) direttore responsabile di farmacia privata;

d) collaboratore dipendente di farmacia privata;

e) socio di società di gestione di farmacia privata;

f)  direttore di farmacia comunale;

g) collaboratore di farmacia comunale;

h) direttore di officina di produzione e di confezionamento cosmetici;

i)   responsabile importazione cosmetici da paesi extraeuropei;

j)  direttore stabilimenti produzione di premiscele e mangimi medicati;

k) farmacista dirigente negli uffici e servizi farmaceutici;

l)   farmacista dirigente nelle farmacie ospedaliere;

m) in qualità di farmacista libero professionista incaricato negli Istituti di pena;

n) direttore di stabilimento di produzione di specialità medicinali e di materie prime farmacologicamente attive.

Altre competenze dei farmacisti – ai fini però del diritto alla pensione – sono state individuate dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti, con nota del 4 gennaio 2001, n. 348, nella quale vengono individuate le seguenti attività professionali del farmacista:

a) informatore scientifico;

b) collaboratore di industria farmaceutica (purché ovviamente le mansioni siano attinenti al settore del farmaco ndr);

c) direttore di deposito o di magazzino all’ingrosso di medicinali;

d) direttore di officina o stabilimento di produzione di specialità medicinali o di materie prime farmacologicamente attive;

e) direttore del servizio farmaceutico nelle imprese autorizzate all’immissione in commercio di medicinali;

f)  esperto farmaceutico nel settore della produzione e commercio di medicinali per uso veterinario;

g) persona qualificata nelle officine di produzione di medicinali veterinari ;

h) responsabile della vendita diretta al pubblico di medicinali veterinari;

i)   professore universitario presso la facoltà di Farmacia (corso di laurea in Farmacia o in CTF);

j)  ricercatore universitario (per la sostanziale assimilabilità, ai fini di che trattasi alla posizione del professore universitario).

Infine, un elenco di attività dei farmacisti è contenuto nell’art. 1 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 258 (Attuazione delle direttive n. 85/432/CEE. n. 85/433/CEE. e n. 85/584/CEE. in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti a norma dell’art.6 della legge 30 luglio 1990 n. 212):

a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;

b) fabbricazione e controllo dei medicinali;

c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei madicinali;

d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all’ingrosso;

e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle famacie aperte al pubblico;

f)  preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;

g) diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.

Per ulteriori approfondimenti sul problema si veda il sito www.enpaf.it.

 

Fonti:

–    d.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (in G.U. 23 ottobre 1946, n. 241), ratificato con l. 17 aprile 1956, n. 561 (in G.U. 25 giugno 1956, n. 156);

–    d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (in G.U. 16 maggio 1950, n. 112);

–    l. 8 dicembre 1956, n. 1378 (in G.U. 21 dicembre 1956, n. 321);

–    d.m. 9 settembre 1957 (in G.U. 2 novembre 1957, n. 271);

–    Codice Deontologico del Farmacista, approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione degli Ordini in data 13 dicembre 2000.

 

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