Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

Dottore commercialista

Premessa

Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

A partire dal 1° gennaio 2008 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, già istituito a norma del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, già istituito a norma del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi ed è istituito l’ente pubblico non economico denominato Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il Consiglio nazionale si articolerà in Ordini territoriali, i cui rispettivi Consigli saranno tenutari dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, diviso in due sezioni: Sezione A – Commercialisti; Sezione B – Esperti contabili.

Fino al 31 dicembre 2007 resteranno attivi gli albi separati dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, e resterà in vigore la disciplina sull’accesso alle professioni attualmente in vigore.

 

Conseguimento del titolo professionale:

Il titolo di dottore commercialista spetta a chi abbia superato l’apposito esame di Stato per la sezione A – Commercialisti dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Sono ammessi all’esame di Stato coloro che:

I)        Si trovino in possesso di uno dei seguenti titoli:

–          laurea specialistica nella classe 64/S – scienza dell’economia;

–          laurea specialistica nella classe 84/S – scienze economico-aziendali;

–          laurea rilasciata da una facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente;

II)     abbiano completato un periodo di tirocinio pari a tre anni iscrivendosi al registro dei tirocinanti commercialisti, istituito presso ciascun Ordine territoriale. Con regolamento emanato dal Ministro dell’istruzione, sentito il Consiglio nazionale, vengono determinate le condizioni sulla base delle quali coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l’accesso alla sezione B – Esperti contabili dell’albo, possono essere esentati in tutto o in parte dal tirocinio per l’accesso alla sezione A – Commercialisti. In ogni caso, per l’ammissione all’esame di accesso alla sezione A – Commercialisti, il tirocinante deve aver svolto almeno un anno di tirocinio professionale presso un professionista iscritto nella sezione stessa.

Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte. A tal fine, i rapporti tra i consigli dell’Ordine territoriale e le università sono definiti da appositi accordi, nell’ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Consiglio nazionale.

Coloro che provengono dalla sezione B dell’albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea istituiti sulla base della convenzione predetta sono esentati dalla prima prova scritta dell’esame di Stato.

 

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:

Ai fini dell’esercizio della professione è necessario che il dottore commercialista sia iscritto nella sezione A – Commercialisti dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Potranno iscriversi alla sezione A dell’albo coloro che abbiano superato il corrispondente esame di Stato e coloro che abbiano superato l’esame per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista secondo le norme vigenti all’epoca in cui è stato sostenuto, ma che, alla data del 31 dicembre 2007 non risulteranno ancora iscritti all’albo.

Potranno iscriversi alla sezione A anche coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, avranno conseguito l’abilitazione professionale in conformità a quanto prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183, e dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 622, e che, alla medesima data, non risulteranno iscritti all’albo.

Alla sezione A saranno iscritti automaticamente coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risulteranno iscritti all’albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali: agli iscritti provenienti dall’albo dei dottori commercialisti spetterà il titolo di dottore commercialista; agli iscritti provenienti dall’albo dei ragionieri e periti commerciali quello di ragioniere commercialista.

Gli iscritti nella sezione A dell’albo possono far uso del termine abbreviato di “commercialista”, con l’indicazione completa del titolo professionale posseduto.

 

Attività professionale:

Agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa, e comunque nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.

In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:

a)       l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;

b)       le perizie e le consulenze tecniche; le ispezioni e le revisioni amministrative;

c)       la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;

d)       i regolamenti e le liquidazioni di avarie;

e)       le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.

Ai soli iscritti nella sezione A – Commercialisti dell’albo è riconosciuta, dall’art. 1, comma  3, del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, competenze tecnica per l’espletamento delle seguenti attività:

a)       la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall’autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell’accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l’asseverazione della rendicontazione dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche;

b)       le valutazioni di azienda;

c)       l’assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

d)       l’incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l’incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;

e)       le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o sorveglianza, in società o enti, nonchéP di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l’indipendenza o l’iscrizione in albi professionali;

f)        le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall’articolo 2409 del codice civile;

g)       la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull’andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio di investimento;

h)       la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;

i)         il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall’articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;

j)        l’attivtà di consulenza nella programmazione economica degli enti locali;

k)       l’attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici;

l)         il monitoraggio ed il tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;

m)     la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;

n)       la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;
o)       le attività previste per gli iscritti nella sezione B Esperti contabili dell’albo.

L’elencazione non pregiudica l’esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti ad essi attribuita dalla legge o da regolamenti.

 

Fonti:

–    d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 (in G.U. 11 febbraio 1954, n. 34);

–    l. 8 dicembre 1956, n. 1378 (in G.U. 21 dicembre 1956, n. 321);

–    d.m. 9 settembre 1957 (in G.U. 2 novembre 1957, n. 271);

–    d.m. 10 marzo 1995, n. 327 (in G.U. 4 agosto 1995, n. 181);

d.l. 10 giugno 2002, n. 107 (in G.U. 11 giugno 2002, n. 135), conv. in legge, con modificazioni, dall’art.  1, l. 1° agosto 2002, n. 173 (in G.U. 7 agosto 2002, n. 184);

–    d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (in G.U. 19 luglio 2005, n. 166 S.O.).

 

Sito ufficiale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti: www.cndc.it