Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

Chimico

Conseguimento del titolo professionale:

Il titolo professionale di chimico si consegue mediante il superamento di apposito esame di Stato. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

–          laurea specialistica in una delle seguenti classi:

–          classe 62/S – Scienze chimiche;

–          classe 81/S – Scienze e tecnologie della chimica industriale;

–          classe 14/S – Farmacia e farmacia industriale;

–          laurea in chimica oppure in chimica industriale conseguita secondo il vecchio ordinamento.

 

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:

Per esercitare la professione di chimico è necessario iscriversi alla sezione A dell’albo professionale dei chimici.

Si possono iscrivere tutti coloro che abbiano superato l’esame di Stato corrispondente. Alla sezione A dell’albo dei chimici sono iscritti ope legis tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del d.P.R. 328/01, risultavano iscritti all’albo dei chimici. Alla stessa sezione possono iscriversi, altresì, coloro che alla data di entrata in vigore del d.P.R. 328/01 erano in possesso dell’abilitazione professionale, nonché coloro i quali abbiano conseguito l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del medesimo d.P.R.

 

Attività professionale:

Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A dell’albo dei chimici, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività riservate ai chimici iuniores (per le quali v. la scheda pertinente), in particolare le attività che implicano l’uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:

a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;

b) direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);

c) studio e messa a punto di processi chimici;

d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;

e) verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.

 

Fonti:

d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (in G.U. 17 agosto 2001, n. 190 S.O.)

 

Sito dell’Ordine nazionale dei chimici: www.chimici.it