Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

Avvocato

Conseguimento del titolo professionale:

Il titolo di avvocato si consegue mediante il superamento di apposito esame di Stato e con l’iscrizione nell’albo tenuto dall’Ordine degli avvocati competente per territorio. Per l’ammissione all’esame di Stato sono richiesti:

I)        il possesso di uno dei seguenti titoli:

–          laurea magistrale (LMG/01) o specialistica (22/S) in giurisprudenza;

–          laurea in giurisprudenza conseguita secondo il vecchio ordinamento;

II)     aver compiuto un periodo di pratica di due anni presso lo studio di un avvocato. Il periodo di pratica è ridotto ad un anno se il praticante ha conseguito il diploma di specializzazione rilasciato da una scuola di specializzazione per le professioni legali (la durata della scuola è fissata in due anni per coloro che siano in possesso di laurea in giurisprudenza conseguita secondo il vecchio ordinamento, in un anno per coloro che siano in possesso di laurea magistrale o specialistica nella classe 22/S).

Trascorso un anno dall’iscrizione nel registro dei praticanti si può essere ammessi – per un periodo non superiore a sei anni – ad esercitare il patrocinio davanti al Tribunale nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, anteriormente alla novella di cui alla legge n. 254 del 1997, appartenevano alla competenza del Pretore, e previa prestazione del Giuramento davanti alla Presidenza del Tribunale.

 

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:

Per poter esercitare l’attività professionale è necessario essere iscritti all’albo degli avvocati tenuto dall’Ordine competente per territorio. L’iscrizione è però anche condizione per il conseguimento del titolo professionale.

Si possono iscrivere all’albo coloro che abbiano superato l’esame di Stato.

Ai sensi dell’art. 30 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, hanno inoltre diritto di essere iscritti nell’albo degli avvocati presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell’art. 17 del medesimo r.d.l. (ed in particolare del titolo di studio):

a) coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo, oppure avvocati dell’Avvocatura dello Stato, e del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero, per dieci anni, aggiunti di procura della stessa Avvocatura;

b) coloro che sono contemplati nelle lettere b), c), dell’art. 34 (magistrati dell’ordine giudiziario militare o amministrativo con grado non inferiore a quello di Consigliere di Cassazione, di Consigliere di Stato, di Consigliere della Corte dei conti o con altro grado equiparato, oppure col grado di Consigliere di Corte di Appello o altro equiparato, nonché coloro che abbiano tenuto l’ufficio di avvocato generale, vice-avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato, di capo del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato o di segretario generale o vice-avvocato nell’Avvocatura dello Stato o di Ispettore capo superiore del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato) indipendentemente dall’anzianità nel grado o nell’ufficio ivi indicati;

c) gli ex-Prefetti della Repubblica con tre anni di grado ovvero con 15 anni di servizio nei ruoli di gruppo A dell’Amministrazione dell’interno;

d) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle università della Repubblica e degli istituti superiori ad essi parificati, dopo tre anni di insegnamento;

e) coloro che, avendo conseguito l’abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno otto anni esercitato un incarico di insegnamento. La libera docenza e l’incarico debbono riguardare materia attinente all’esercizio professionale;

f) coloro che per almeno quindici anni siano stati Vice-pretori onorari e per i quali sia rilasciata attestazione dai capi della Corte d’appello nei sensi di cui all’art. 26, lettera e), e cioè che hanno dimostrato particolare capacità e cultura nell’esercizio delle funzioni.

Conservano il titolo quegli avvocati che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall’albo per una causa che non sia di indegnità.

 

Attività professionale:

L’attività riservata all’avvocato non è predefinita dalla legge legge, né da altre fonti.

Alcuni criteri generali si possono dedurre dal preambolo al codice deontologico forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 e modificato il 16 ottobre 1999 e il 26 ottobre 2002: “L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.

Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori”.

 

Fonti:

–    r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, pubbl. nella G.U. 5 dicembre 1933, n. 281 e convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36 (in G.U. 30 gennaio 1934, n. 24);

–    d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (in G.U. 18 novembre 1997, n. 269);

–    d.m. 11 dicembre 2001, n. 475 (in G.U. 30 gennaio 2002, n. 25);

–    Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 e modificato il 16 ottobre 1999 e il 26 ottobre 2002.

 

Sito del Consiglio Nazionale Forense: www.consiglionazionaleforense.it