Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)
Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.
Zoonomo
Conseguimento del titolo professionale:
Il titolo di zoonomo si consegue mediante il superamento di un esame di Stato. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:
I) laurea nella classe classe 40 – Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali (ex 509/99).
II) Diplomi universitari:
– Biotecnologie agro-industriali;
– Economia e amministrazione delle imprese agricole;
– Economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente;
– Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;
– Produzioni animali;
– Produzioni vegetali;
– Tecniche forestali e tecnologie del legno;
– Viticoltura ed enologia.
Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:
Per poter esercitare l’attività di zoonomo è necessario iscriversi all’albo dei dottori agronomi e dottori forestali, sezione B, settore “zoonomo”. Si possono iscrivere tutti coloro che abbiano superato il corrispondente esame di Stato.
Attività professionale:
Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo, le seguenti attività:
a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali;
b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti di origine animale;
c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell’acquacoltura;
d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali;
e) la certificazione del benessere animale;
f) la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori;
g) l’esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del medico veterinario;
h) le attività di difesa dell’ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei microrganismi.
N.B.: Sulle attività professionali attribuite agli zoonomi dal d.lgs. 5 giugno 2001, n. 328 è intervenuto il Consiglio di Stato con sent. 28 ottobre 2004-22 marzo 2005, n. 1233, che, in riforma della sent. del Tar Lazio, sez. I, n. 1845 del 2003, ha annullato il d.lgs. 5 giugno 2001, n. 328, nella parte in cui attribuisce agli zoonomi le attività professionali già riservate dalla legge ai veterinari.
In pratica restano per ora attribuite agli zoonomi solo le competenze di cui alle lettere a), c), d) ed h).
Fonti:
d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (in. G.U. 17 agosto 2001, n. 190 S.O.)
Sito ufficiale del Consiglio dell’ordine dei dottori agronomi: www.agronomi.it