Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

Conseguimento del titolo professionale:

Il titolo professionale di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro spetta:

I)        a coloro che siano in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, afferente alla classe n. 4 delle lauree universitarie delle professioni sanitarie individuate con d.m. 2 aprile 2001 – professioni sanitarie della prevenzione; il titolo di per sé abilita all’esercizio professionale, anche se la formazione del tecnico può proseguire con la laurea specialistica (classe 4 del d.m. 2 aprile 2001 sulle lauree sanitarie specialistiche – scienze delle professioni sanitarie della prevenzione), i Master universitari (di primo e secondo livello), il dottorato di ricerca;

II)     a coloro che siano in possesso di diploma universitario di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro o di uno dei seguenti titoli equipollenti:

–          tecnico con funzione ispettiva per la tutela della salute nei luoghi di lavoro (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; l. 11 novembre 1990, n. 341);

–          tecnico per la protezione ambientale e per la sicurezza (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; l. 11 novembre 1990, n. 341);

–          tecnico di igiene ambientale e del lavoro (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; l. 11 novembre 1990, n. 341);

–          operatore vigilanza e ispezione (d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; decreto 30 gennaio 1982, art. 81, del Ministro della sanità).

Ulteriori equipollenze potranno essere stabilite, in sede regionale, in attuazione dell’accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2004, recante criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

 

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:

Non è prevista, allo stato, l’iscrizione ad alcun albo professionale. Il semplice titolo di studio è pertanto sufficiente a consentire l’esercizio della professione.

 

Attività professionale:

Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro è l’operatore sanitario che è responsabile, nell’ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria. Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo.

Nell’ambito dell’esercizio della professione, il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro:

a) istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell’ambito delle proprie competenze;

b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;

c) vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse;

d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;

e) vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all’alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche;

f) vigila e controlla l’igiene e sanità veterinaria, nell’ambito delle proprie competenze, e valuta la necessità di procedere a successive indagini;

g) vigila e controlla i prodotti cosmetici;

h) collabora con l’amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti;

i) vigila e controlla quant’altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell’ambito delle proprie competenze.

Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attività e collabora con altre figure professionali all’attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera. È responsabile dell’organizzazione della pianificazione, dell’esecuzione e della qualità degli atti svolti nell’esercizio della propria attività professionale.

Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro partecipa ad attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e nei luoghi dove è richiesta la sua competenza professionale; contribuisce alla formazione del personale e collabora direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo e alla ricerca.

Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro svolge la sua attività professionale, in regime di dipendenza o libero professionale, nell’ambito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente.

 

Fonti:

–    d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (in G.U. 30 dicembre 1992, n. 305 S.O.);

–    d.m. 17 gennaio 1997, n. 58 (in G.U. 14 marzo 1997, n. 61);

–    l. 26 febbraio 1999, n. 42 (in G.U. 2 marzo 1999, n. 50);

–    d.m. 27 luglio 2000 (in G.U. 17 agosto 2000, n. 191);

–    l. 10 agosto 2000, n. 251 (in G.U. 6 settembre 2000, n. 208);

–    d.m. 29 marzo 2001 (in G.U. 23 maggio 2001, n. 118);

–    dd.mm. 2 aprile 2001 (due decreti, entrambi in G.U. 5 giugno 2001, n. 128 S.O.);

–    Acc. Stato – Regioni 16 dicembre 2004, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento (in G.U. 28 dicembre 2004, n. 303).

 

Sito dell’A.I.Te.P. – Associazione Italiana Tecnici della Prevenzione: www.aitep.it