Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

perito agrario laureato

Conseguimento del titolo professionale:

Il titolo professionale di perito agrario laureato spetta a chi abbia superato l’esame di Stato per la professione di perito agrario e sia in possesso di uno dei seguenti titoli:

I)        lauree delle seguenti classi, comprensive di un tirocinio di sei mesi (ex DM 509/99):

–          classe 1 – biotecnologie;

–          classe 7 – urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

–          classe 8 – ingegneria civile e ambientale;

–          classe 17 – scienze dell’economia e della gestione aziendale;

–          classe 20 – scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;

–          classe 27 – scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;

–          classe 40 – scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali.

II)     Diplomi universitari:

–          Biotecnologie agro-industriali;

–          Economia e amministrazione delle imprese agricole;

–          Economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente;

–          Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;

–          Produzioni animali;

–          Produzioni vegetali;

–          Tecniche forestali e tecnologie del legno;

–          Viticoltura ed enologia.

 

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale – Attività professionale:

Per esercitare l’attività professionale di perito agrario laureato è necessario essere iscritti all’albo professionale dei periti agrari. L’albo è peraltro unico per i periti agrari e i periti agrari laureati; né esiste differenza circa le attività professionali esercitabili dagli uni e dagli altri, che sono quelle che la legge riserva ai periti agrari.

Si possono iscrivere all’albo coloro che abbiano superato l’esame di Stato.

 

Fonti:

d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (in G.U. 17 agosto 2001, n. 190 S.O.)

 

Sito del Consiglio Nazionale dei Periti agrari e Periti agrari laureati: www.peritiagrari.it