Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.
Conseguimento del titolo professionale:
Il titolo professionale di perito agrario laureato spetta a chi abbia superato l’esame di Stato per la professione di perito agrario e sia in possesso di uno dei seguenti titoli:
I) lauree delle seguenti classi, comprensive di un tirocinio di sei mesi (ex DM 509/99):
– classe 1 – biotecnologie;
– classe 7 – urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
– classe 8 – ingegneria civile e ambientale;
– classe 17 – scienze dell’economia e della gestione aziendale;
– classe 20 – scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
– classe 27 – scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
– classe 40 – scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali.
II) Diplomi universitari:
– Biotecnologie agro-industriali;
– Economia e amministrazione delle imprese agricole;
– Economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente;
– Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;
– Produzioni animali;
– Produzioni vegetali;
– Tecniche forestali e tecnologie del legno;
– Viticoltura ed enologia.
Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale – Attività professionale:
Per esercitare l’attività professionale di perito agrario laureato è necessario essere iscritti all’albo professionale dei periti agrari. L’albo è peraltro unico per i periti agrari e i periti agrari laureati; né esiste differenza circa le attività professionali esercitabili dagli uni e dagli altri, che sono quelle che la legge riserva ai periti agrari.
Si possono iscrivere all’albo coloro che abbiano superato l’esame di Stato.
Fonti:
d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (in G.U. 17 agosto 2001, n. 190 S.O.)
Sito del Consiglio Nazionale dei Periti agrari e Periti agrari laureati: www.peritiagrari.it