Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

ingegnere industriale iunior

Conseguimento del titolo professionale:

Il titolo professionale di ingegnere industriale iunior si consegue mediante il superamento di apposito esame di Stato. Per l’accesso all’esame di Stato è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

I)     laurea nella classe 10 – Ingegneria industriale (ex DM 509/99).

II)   Diplomi Universitari:

–          Ingegneria aerospaziale;

–          Ingegneria biomedica;

–          Ingegneria chimica;

–          Ingegneria dei materiali;

–          Ingegneria dell’automazione;

–          Ingegneria delle materie plastiche;

–          Ingegneria elettrica;

–          Ingegneria elettrica con teledidattica;

–          Ingegneria energetica;

–          Ingegneria industriale;

–          Ingegneria logistica e della produzione;

–          Ingegneria logistica e della produzione-orientamento tessile;

–          Ingegneria meccanica;

–          Produzione industriale;

–          Scienza e ingegneria dei materiali;

–          Tecnologie industriali e dei materiali.

 

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:

Per l’esercizio della professione di ingegnere industriale iunior è necessario essere iscritti all’albo degli ingegneri, sezione B, settore industriale. Si possono iscrivere coloro che abbiano superato il corrispondente esame di Stato.

 

Attività professionale:

Formano oggetto dell’attività degli ingegneri industriali iuniores:

a) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;

b) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

c) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

 

Fonti:

d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (in G.U. 17 agosto 2001, n. 190 S.O.)

 

Sito dell’Ordine nazionale degli ingegneri: www.cni-online.it