Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.
Conseguimento del titolo professionale:
Il titolo professionale di ingegnere industriale iunior si consegue mediante il superamento di apposito esame di Stato. Per l’accesso all’esame di Stato è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
I) laurea nella classe 10 – Ingegneria industriale (ex DM 509/99).
II) Diplomi Universitari:
– Ingegneria aerospaziale;
– Ingegneria biomedica;
– Ingegneria chimica;
– Ingegneria dei materiali;
– Ingegneria dell’automazione;
– Ingegneria delle materie plastiche;
– Ingegneria elettrica;
– Ingegneria elettrica con teledidattica;
– Ingegneria energetica;
– Ingegneria industriale;
– Ingegneria logistica e della produzione;
– Ingegneria logistica e della produzione-orientamento tessile;
– Ingegneria meccanica;
– Produzione industriale;
– Scienza e ingegneria dei materiali;
– Tecnologie industriali e dei materiali.
Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:
Per l’esercizio della professione di ingegnere industriale iunior è necessario essere iscritti all’albo degli ingegneri, sezione B, settore industriale. Si possono iscrivere coloro che abbiano superato il corrispondente esame di Stato.
Attività professionale:
Formano oggetto dell’attività degli ingegneri industriali iuniores:
a) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
b) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
c) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.
Fonti:
d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (in G.U. 17 agosto 2001, n. 190 S.O.)
Sito dell’Ordine nazionale degli ingegneri: www.cni-online.it