Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

Infermiere Pediatrico

Conseguimento del titolo professionale:

Il titolo professionale di infermiere pediatrico spetta:

I)        a coloro che siano in possesso di laurea in infermieristica pediatrica afferente alla classe n. 1 delle lauree universitarie delle professioni sanitarie individuate con d.m. 2 aprile 2001 – professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; il titolo di per sé abilita all’esercizio professionale, anche se la formazione dell’infermiere pediatrico può proseguire con la laurea specialistica (classe 1 del d.m. 2 aprile 2001 sulle lauree sanitarie specialistiche – scienze infermieristiche e ostetriche), i Master universitari (di primo e secondo livello), il dottorato di ricerca;

II)     a coloro che siano in possesso di diploma universitario di infermiere pediatrico o del titolo, ad esso equipollente, di vigilatrice d’infanzia conseguito in base alla l. 19 luglio 1940, n. 1098.

Ulteriori equipollenze potranno essere stabilite, in sede regionale, in attuazione dell’accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2004, recante criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

 

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:

Per esercitare la professione di infermiere pediatrico è necessario essere iscritti ad uno degli albi tenuti dai collegi provinciali degli infermieri.

 

Attività professionale:

L’infermiere pediatrico è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza infermieristica pediatrica. L’assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e l’educazione sanitaria.

L’infermiere pediatrico:

a) partecipa all’identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell’adolescente, della famiglia;

b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi obiettivi;

c) pianifica, conduce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico pediatrico;

d) partecipa:

1) ad interventi di educazione sanitaria sia nell’ambito della famiglia e della comunità;

2) alla cura degli individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti;

3) all’assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati;

4) all’assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18 anni affetti da malattie acute e croniche;

5) alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario;

e) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;

f) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali;

g) si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto per l’espletamento delle funzioni.

L’infermiere pediatrico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.

L’infermiere pediatrico svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.

 

Fonti:

–    l. 19 luglio 1940, n. 1098 (in G.U. 14 agosto 1940, n. 190);

–    d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (in G.U. 30 dicembre 1992, n. 305 S.O.);

–    d.m. 17 gennaio 1997, n. 70 (in G.U. 27 marzo 1997, n. 72);

–    l. 26 febbraio 1999, n. 42 (in G.U. 2 marzo 1999, n. 50);

–    d.m. 27 luglio 2000 (in G.U. 22 agosto 2000, n. 195);

–    l. 10 agosto 2000, n. 251 (in G.U. 6 settembre 2000, n. 208);

–    d.m. 29 marzo 2001 (in G.U. 23 maggio 2001, n. 118);

–    dd.mm. 2 aprile 2001 (due decreti, entrambi in G.U. 5 giugno 2001, n. 128 S.O.).

 

Sito ufficiale della Federazione Nazionale Collegi I.P.A.S.V.I. – Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d’infanzia: www.ipasvi.it