Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

esperto contabile

Premessa

Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

A partire dal 1° gennaio 2008 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, già istituito a norma del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, già istituito a norma del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi ed è istituito l’ente pubblico non economico denominato Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il Consiglio nazionale si articolerà in Ordini territoriali, i cui rispettivi Consigli saranno tenutari dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, diviso in due sezioni: Sezione A – Commercialisti; Sezione B – Esperti contabili.

Fino al 31 dicembre 2007 resteranno attivi gli albi separati dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, e resterà in vigore la disciplina sull’accesso alle professioni attualmente in vigore.

 

Conseguimento del titolo professionale:

Il titolo di esperto contabile spetta a chi abbia superato l’apposito esame di Stato per la sezione B – Esperti contabili dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Sono ammessi all’esame di Stato coloro che:

I)        si trovino in possesso di uno dei seguenti titoli:

–          laurea specialistica nella classe 64/S – scienza dell’economia;

–          laurea specialistica nella classe 84/S – scienze economico-aziendali;

–          laurea rilasciata da una facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente;

–          laurea nella classe 17 – scienze dell’economia e della gestione aziendale;

–          laurea nella classe 28 – scienze economiche;

II)     abbiano completato un periodo di tirocinio pari a tre anni iscrivendosi al registro dei tirocinanti esperti contabili, istituito presso ciascun Ordine territoriale.

 

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:

Ai fini dell’esercizio della professione è necessario che l’esperto contabile sia iscritto nella sezione B – Esperti contabili dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

 

Attività professionale:

Agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa, e comunque nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.

In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:

a)       l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;

b)       le perizie e le consulenze tecniche; le ispezioni e le revisioni amministrative;

c)       la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;

d)       i regolamenti e le liquidazioni di avarie;

e)       le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.

Agli iscritti nella sezione B – Esperti contabili dell’albo è riconosciuta, dall’art. 1, comma  4, del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, competenze tecnica per l’espletamento delle seguenti attività:

a)       tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisioine e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;

b)       elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;

c)       rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;

d)       funzione di revisore o di componente di asltri organi di controllo contabile, nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile;

e)       la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;

f)        il deposito per l’iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l’utilizzo della firma digitale, si sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidenmte della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni.

L’elencazione non pregiudica l’esercizio di ogni altra attività professionale degli esperti contabili ad essi attribuita dalla legge o da regolamenti.

 

Fonti:

d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (in G.U. 19 luglio 2005, n. 166 S.O.)