Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

Consulente in proprietà industriale

Conseguimento del titolo professionale:

Il titolo, rispettivamente, di consulente in brevetti o di consulente in marchi si consegue mediante il superamento di apposito esame di abilitazione.

È ammessa all’esame di abilitazione qualsiasi persona che:

  1. abbia conseguito:
  • la laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero;
  • un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro dell’Unione europea includenti l’attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o in un istituto d’istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all’attività di consulente in proprietà industriale in materia di brevetti d’invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda dell’abilitazione richiesta;

2. abbia compiuto presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.

È ammessa all’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l’esame di qualificazione come consulente abilitato presso l’Ufficio europeo dei brevetti.

Il periodo di tirocinio è limitato a diciotto mesi se il candidato all’esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell’abilitazione richiesta.

Sono esonerati dall’esame di abilitazione coloro che, già dipendenti del Ministero delle attività produttive, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Sono anche esonerati, ai fini dell’iscrizione nella sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l’Ufficio europeo dei brevetti.

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:

Per poter esercitare l’attività professionale è necessario essere iscritti nell’Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati. L’albo è diviso in due sezioni:

  • sezione brevetti, riservata ai consulenti agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori;
  • sezione marchi, riservata ai consulenti abilitati agenti in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche.

Le persone iscritte solo nella sezione brevetti devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in brevetti e le persone iscritte solo nella sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in marchi. Le persone iscritte in entrambe le sezioni possono utilizzare il titolo di consulente in proprietà industriale senza ulteriori specificazioni.

Può iscriversi all’albo qualsiasi persona fisica che abbia superato l’esame di abilitazione o, nel caso di titolo conseguito all’estero, abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

I cittadini dell’Unione europea in possesso di una qualifica corrispondente a quella dei mandatari abilitati, riconosciuta ufficialmente nello Stato membro dell’Unione europea ove essi hanno il loro domicilio professionale, che esercitano in Italia l’attività di rappresentanza a titolo temporaneo (v. oltre) si considerano automaticamente inseriti all’albo dei consulenti in proprietà industriale ai fini dell’esercizio dei diritti ed all’osservanza degli obblighi previsti nell’ordinamento professionale in quanto compatibili, ma non partecipano all’assemblea degli iscritti all’albo e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell’ordine.

Attività professionale:

Gli iscritti all’albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati svolgono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di utilità, per disegni e modelli per nuove varietà vegetali, per topografie dei prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in cui sono iscritte.

Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati, possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa, conseguente a quelle predette.

In particolare, gli iscritti nell’albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati – così come gli avvocati iscritti nel rispettivo albo – possono assumere la rappresentanza degli interessati nelle procedure di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla Commissione dei ricorsi, qualora gli interessati non intendano agire personalmente.

Il mandato può anche essere conferito a cittadini dell’Unione europea in possesso di una qualifica corrispondente a quella dei mandatari abilitati in materia di brevetti o di marchi iscritti all’Albo italiano dei consulenti in proprietà industriale, riconosciuta ufficialmente nello Stato membro dell’Unione europea ove essi hanno il loro domicilio professionale, a condizione che nell’attività svolta il mandatario utilizzi esclusivamente il titolo professionale dello Stato membro in cui risiede, espresso nella lingua originale, e che l’attività di rappresentanza dei propri mandanti sia prestata esclusivamente a titolo temporaneo. Il mandatario invia la documentazione, comprovante il possesso della qualifica nel proprio Stato membro, all’Ufficio e al Consiglio dell’ordine, cui spetta l’attività di controllo del rispetto delle condizioni per l’esercizio dell’attività di rappresentanza professionale.

Fonti:

  • d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 (in G.U. 18 febbraio 1992, n. 40);
  • d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (in G.U. 4 marzo 2005, n. 52, S.O.).

Sito ufficiale dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale: www.ordine-brevetti.it