Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

Consulente del lavoro

Conseguimento del titolo professionale:

Il certificato di abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro è rilasciato dall’ispettorato regionale del lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di Stato che deve essere svolto davanti ad apposite commissioni regionali (nelle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni concernenti l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro sono esercitate dalle rispettive Province).

Possono essere ammesse all’esame di Stato le persone che:

  1. abbiano conseguito il diploma, alternativamente:
  • di maturità di scuola secondaria superiore secondo indirizzi riconducibili all’area delle scienze sociali;
  • di laurea in consulente del lavoro, afferente alla classe delle lauree n. 2 – scienze dei servizi giuridici;
  • di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.

Più in particolare, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione entro il 31 gennaio di ogni anno, sono indicati nel dettaglio i titoli di studio richiesti ai fini dell’ammissione.

2. abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell’albo, o di un avvocato, di un dottore commercialista, di un ragioniere o perito commerciale, almeno due anni di praticantato secondo modalità fissate con il medesimo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale in questione non potrà essere iscritto all’albo della provincia dove ha prestato servizio se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:

Per esercitare la professione di consulente del lavoro è necessario essere iscritti all’albo dei consulenti del lavoro, istituito in ogni provincia. Il consulente del lavoro iscritto in un albo provinciale può esercitare l’attività professionale in tutto il territorio dello Stato. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali.

I consulenti del lavoro già iscritti nell’albo al momento dell’entrata in vigore della legge 11 gennaio 1979, n. 12, hanno acquisito il diritto di permanervi o reiscriversi in deroga al requisito del titolo di studio e del certificato di abilitazione all’esercizio della professione.

Attività professionale:

I consulenti del lavoro, con le eccezioni relative alle imprese artigiane ed alle altre piccole imprese, di cui si dirà più avanti, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro – che non intenda provvedere direttamente – tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente.

Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente con gli adempimenti predetti.

Per le stesse attività i datori di lavoro, quando non provvedono direttamente, possono avvalersi anche della prestazione professionale di coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l’esecuzione degli adempimenti in questione anche a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

Fonti:

  • l. 11 gennaio 1979, n. 12 (in G.U. 20 gennaio 1979, n. 20);
  • l. 13 maggio 1982, n. 259 (in G.U. 19 maggio 1982, n. 135);
  • d.m. 2 dicembre 1997 (in G.U. 10 dicembre 1997, n. 287).

Portale ufficiale della categoria: www.consulentidellavoro.it.