Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

Notaio

Nomina a notaio:

Si consegue la nomina a notaio in seguito al superamento di concorso per esami preceduto da una prova preselettiva.

Per essere ammessi alla prova preselettiva è necessario:

I)        essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

–          laurea magistrale (LMG/01) o specialistica (22/S) in giurisprudenza;

–          laurea in giurisprudenza conseguita secondo il vecchio ordinamento;

II)     aver compiuto un periodo di pratica di diciotto mesi presso un notaio del distretto. L’iscrizione nel registro dei praticanti, tuttavia, può essere ottenuta già dopo l’iscrizione all’ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale e la pratica si deve completare entro trenta mesi dall’iscrizione, altrimenti il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. In ogni caso, il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. La pratica è ridotta ad otto mesi per coloro che sono stati funzionari dell’ordine giudiziario per almeno un anno e per gli avvocati in esercizio da almeno un anno.

Superata la prova orale, è necessario compiere un periodo di tirocinio di almeno centoventi giorni presso uno o più notai, che devono certificarne la durata.

Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito l’idoneità in un precedente concorso. Inoltre, il superamento della preselezione dà diritto all’espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi (quest’ultimo diritto è riconosciuto anche a coloro che hanno superato l’ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata in vigore del d. lgs. 24 aprile 2006, n. 166, pubbl. in G.U. 10 maggio 2006, n. 107).

I vincitori del concorso esercitano le funzioni notarili.

 

Condizioni per l’esercizio delle funzioni notarili

Non è prevista l’iscrizione ad alcun albo professionale. La distribuzione dei notai sul territorio nazionale è divisa in Distretti (l’estensione territoriale del Distretto coincide con la circoscrizione territoriale del Tribunale). I notai residenti aventi sede nel Distretto costituiscono il Collegio notarile e per ogni Collegio vi è un Consiglio notarile. I distretti ai quali siano assegnati meno di quindici notai possono però essere riuniti ad altro Distretto limitrofo ed in questo caso vi sarà un unico Consiglio notarile.

A livello nazionale, il Consiglio Nazionale del Notariato è l’ordine professionale della categoria. E’ composto da venti notai, eletti direttamente da tutti i notai in esercizio. I venti consiglieri eletti nominano, dopo la insediazione, il Presidente, il Vice Presidente ed il Comitato esecutivo.

 

Attività professionale:

Ai sensi dell’art. 1 della l. 16 febbraio 1913, n. 89, i notai sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti.

Ai notai è concessa anche la facoltà di:

a) sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;

b) ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;

c) ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio dell’inventario di cui nell’articolo 955 del Codice civile  (ora, art. 484 c.c. 1942), nonché gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell’art. 9 del Codice di commercio (quest’ultimo inciso deve ritenersi abrogato per effetto di quanto disposto dall’art. 397 c.c. 1942).

Tali dichiarazioni ed atti non acquistano efficacia se non dal giorno in cui vengono trascritti negli appositi registri all’uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;

d) procedere, in seguito a delegazione della autorità giudiziaria:

–    all’apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;

–    agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell’art. 866 del Codice di procedura civile  (ora, art. 769 c.p.c. 1942), salvo che il pretore, sulla istanza e nell’interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;

–    agl’incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all’uopo necessarie;

e) rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l’articolo 402 del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074  (ora, art. 374, R.D. 23 maggio 1924, n. 827).

I notai esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.

 

Fonti:

–    l. 16 febbraio 1913, n. 89 (in G.U. 7 marzo 1913, n. 55);

–    l. 6 agosto 1926, n. 1365 (in G.U. 19 agosto 1926, n. 192);

–    R.D. 14 novembre 1926, n. 1953 (in G.U. 27 novembre 1926, n. 274);

–    l. 25 maggio 1970, n. 358 (in G.U. 18 giugno 1970, n. 151);

–    l. 26 luglio 1995, n. 328 (in G.U. 5 agosto 1995, n. 182);

–    d.m. 24 febbraio 1997, n. 74 (in G.U. 28 marzo 1997, n. 73);

–    d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (in G.U. 18 novembre 1997, n. 269);

–    d.m. 11 dicembre 2001, n. 475 (in G.U. 30 gennaio 2002, n. 25);

–    d. lgs. 24 aprile 2006, n. 166 (in G.U. 10 maggio 2006, n. 107).

 

Sito internet: www.notariato.it