Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

Dietista

Conseguimento del titolo professionale:

Il titolo professionale di dietista spetta:

  1. a coloro che siano in possesso di laurea di dietista, afferente alla classe n. 3 delle lauree universitarie delle professioni sanitarie individuate con d.m. 2 aprile 2001 – professioni sanitarie tecniche; il titolo di per sé abilita all’esercizio professionale, anche se la formazione del dietista può proseguire con la laurea specialistica (classe 3 del d.m. 2 aprile 2001 sulle lauree sanitarie specialistiche – scienze delle professioni sanitarie tecniche), i Master universitari (di primo e secondo livello), il dottorato di ricerca;
  2. a coloro che siano in possesso di diploma universitario di dietista o di uno dei seguenti titoli equipollenti:
  • dietista (corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del servizio sanitario nazionale: decreto del Ministro della sanità 3 dicembre 1982);
  • economo dietista (decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, accompagnato da un attestato di tirocinio semestrale in dietologia presso le strutture del servizio sanitario nazionale);
  • dietologia e dietetica applicata (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162);
  • economia e merceologia degli alimenti (d.P.R. 30 ottobre 1963, n. 1790; d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; l. 11 novembre 1990, n. 341);
  • dietologia e dietetica applicata (l. 11 novembre 1990, n. 341).

Ulteriori equipollenze potranno essere stabilite, in sede regionale, in attuazione dell’accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2004, recante criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:

Non è prevista, allo stato, l’iscrizione ad alcun albo professionale. Il semplice titolo di studio è pertanto sufficiente a consentire l’esercizio della professione.

Attività professionale:

Il dietista è l’operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.

Gli specifici atti di competenza del dietista sono:

a) organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;

b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;

c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente;

d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;

e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;

f) svolge attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di princìpi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione.

Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Fonti:

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (in G.U. 30 dicembre 1992, n. 305 S.O.);
  • d.m. 14 settembre 1994, n. 744 (in G.U. 9 gennaio 1995, n. 6);
  • l. 26 febbraio 1999, n. 42 (in G.U. 2 marzo 1999, n. 50);
  • d.m. 27 luglio 2000 (in G.U. 22 agosto 2000, n. 195), come modif. con d.m. 10 luglio 2002 (in G.U. 31 luglio 2002, n. 178);
  • l. 10 agosto 2000, n. 251 (in G.U. 6 settembre 2000, n. 208);
  • d.m. 29 marzo 2001 (in G.U. 23 maggio 2001, n. 118);
  • dd.mm. 2 aprile 2001 (due decreti, entrambi in G.U. 5 giugno 2001, n. 128 S.O.);
  • Acc. Stato – Regioni 16 dicembre 2004, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento (in G.U. 28 dicembre 2004, n. 303).

Sito dell’A.N.D.I.D. – Associazione Nazionale Dietisti: www.dietistiandid.it