Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

Biologo Iunior

Conseguimento del titolo professionale:

Il conseguimento del titolo professionale di biologo iunior  è subordinato al superamento di apposito esame di Stato.

Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

  1.  laurea in una delle seguenti classi (ex DM 509/99):
  • classe 12 – Scienze biologiche;
  • classe 1 – Biotecnologie;
  • classe 27 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura.

2. Diplomi Universitari:

  • Analisi chimico-biologiche;
  • Biologia;
  • Biotecnologie industriali;
  • Tecnici in biotecnologie;
  • Tecnico dello sviluppo ecocompatibile;
  • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:

Per poter esercitare l’attività professionale di biologo iunior è necessario essere iscritti all’albo dei biologi, sezione B.

Si possono iscrivere coloro che abbiano superato il relativo esame di Stato.

Attività professionale:

Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali l’esecuzione con autonomia tecnico professionale di:

a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche;

b) procedure tecnico-analitiche in àmbito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca;

c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in àmbito ambientale e di igiene delle acque, dell’aria, del suolo e degli alimenti;

d) procedure tecnico-analitiche in àmbito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica;

e) procedure di controllo di qualità.

Fonti:

d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (in G.U. 17 agosto 2001, n. 190 S.O.)

Sito dell’Ordine nazionale dei biologi: www.onb.it