Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

assistente sanitario

Conseguimento del titolo professionale:

Il titolo professionale di assistente sanitario spetta:

  • a coloro che siano in possesso di laurea in assistenza sanitaria, afferente alla classe n. 4 delle lauree universitarie delle professioni sanitarie individuate con d.m. 2 aprile 2001 – professioni sanitarie della prevenzione; il titolo di per sé abilita all’esercizio professionale, anche se la formazione dell’assistente sanitario può proseguire con la laurea specialistica (classe 4 del d.m. 2 aprile 2001 sulle lauree sanitarie specialistiche – scienze delle professioni sanitarie della prevenzione), i Master universitari (di primo e secondo livello), il dottorato di ricerca;
  • a coloro che siano in possesso di diploma universitario di assistente sanitario o di uno dei seguenti titoli equipollenti:
  • assistente sanitaria visitatrice (r.d. 21 novembre 1929, n. 2330);
  • tecnico dell’educazione sanitaria (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162).

Ulteriori equipollenze potranno essere stabilite, in sede regionale, in attuazione dell’accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2004, recante criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:

Per esercitare la professione di assistente sanitario è necessario essere iscritti ad uno degli albi tenuti dai collegi provinciali degli infermieri.

Attività professionale:

L’assistente sanitario è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute.

L’attività dell’assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività; individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero.

L’assistente sanitario:

a) identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individua i fattori biologici e sociali di rischio ed è responsabile dell’attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano nell’ambito delle proprie competenze;

b) progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona;

c) collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per la promozione e l’educazione sanitaria;

d) concorre alla formazione e all’aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell’educazione sanitaria;

e) interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva;

f) attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa ai programmi di terapia per la famiglia;

g) sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità assistite e controlla l’igiene dell’ambiente e del rischio infettivo;

h) relaziona e verbalizza alle autorità competenti e propone soluzioni operative;

i) opera nell’ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i Servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico;

l) collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole;

m) partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;

n) concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute;

o) partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;

p) svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l’uso di tecniche e strumenti specifici;

q) svolge attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua competenza professionale;

r) agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell’opera del personale di supporto.

L’assistente sanitario contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.

L’assistente sanitario svolge la sua attività in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.

Fonti:

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (in G.U. 30 dicembre 1992, n. 305 S.O.);
  • d.m. 17 gennaio 1997, n. 69 (in G.U. 27 marzo 1997, n. 72);
  • l. 26 febbraio 1999, n. 42 (in G.U. 2 marzo 1999, n. 50);
  • d.m. 27 luglio 2000 (in G.U. 22 agosto 2000, n. 195);
  • l. 10 agosto 2000, n. 251 (in G.U. 6 settembre 2000, n. 208);
  • d.m. 29 marzo 2001 (in G.U. 23 maggio 2001, n. 118);
  • dd.mm. 2 aprile 2001 (due decreti, entrambi in G.U. 5 giugno 2001, n. 128 S.O.);
  • Acc. Stato – Regioni 16 dicembre 2004, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento (in G.U. 28 dicembre 2004, n. 303).

Sito ufficiale della Federazione Nazionale Collegi I.P.A.S.V.I. – Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d’infanzia: www.ipasvi.it