Il Quadro del
Titoli Italiani (IQF)

Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo.

Tecnico audioprotesista

Conseguimento del titolo professionale:

Il titolo professionale di tecnico audioprotesista spetta:

I)        a coloro che siano in possesso di laurea per tecnico audioprotesista, afferente alla classe n. 3 delle lauree universitarie delle professioni sanitarie individuate con d.m. 2 aprile 2001 – professioni sanitarie tecniche; il titolo di per sé abilita all’esercizio professionale, anche se la formazione del tecnico audioprotesista può proseguire con la laurea specialistica (classe 3 del d.m. 2 aprile 2001 sulle lauree sanitarie specialistiche – scienze delle professioni sanitarie tecniche), i Master universitari (di primo e secondo livello), il dottorato di ricerca;

II)     a coloro che siano in possesso di diploma universitario di tecnico audioprotesista o di uno dei seguenti titoli equipollenti:

–          tecnico audioprotesista (corsi regionali triennali di formazione specifica ex decreto 26 gennaio 1988, n. 30, del Ministro della sanità);

–          attestati e diplomi di corsi organizzati dagli ex consorzi provinciali di istruzione professionale, con non meno di dodici mesi di tirocinio pratico e/o stage aziendale;

–          attestati e diplomi di corsi organizzati dai centri di addestramento e perfezionamento addetti al commercio con non meno di dodici mesi di tirocinio pratico e/o stage aziendale;

–          attestati e diplomi di corsi professionali organizzati dalle associazioni di categoria con non meno di dodici mesi di tirocinio pratico e/o stage aziendale;

–          attestati e diplomi di corsi professionali organizzati dalle regioni.

–          Inoltre, i possessori del titolo di tecnico di audiometria e di protesizzazionie acustica (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162) o di tecnico di audiometria e audioprotesi (l. 11 novembre 1990, n. 341) che abbia svolto una delle attività professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di tecnico audioprotesista può optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all’attività effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attività sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell’ultimo quinquennio. La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata. La domanda di opzione è presentata, unitamente al titolo originale, all’unità sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l’opzione effettuata. L’opzione è comunque necessaria per i titoli che consentono il riconoscimento di entrambi i diplomi di tecnico audiometrista e di tecnico audioprotesista.

Ulteriori equipollenze potranno essere stabilite, in sede regionale, in attuazione dell’accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2004, recante criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

 

Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:

Non è prevista, allo stato, l’iscrizione ad alcun albo professionale. Il semplice titolo di studio è pertanto sufficiente a consentire l’esercizio della professione.

 

Attività professionale:

Il tecnico audioprotesista è l’operatore sanitario che svolge la propria attività nella fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi.

Il tecnico audioprotesista opera su prescrizione del medico mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia.

L’attività del tecnico audioprotesista è volta all’applicazione dei presidi protesici mediante il rilievo dell’impronta del condotto uditivo esterno, la costruzione e applicazione delle chiocciole o di altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministrazione di prove di valutazione protesica.

Collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità mediante la fornitura di presidi protesici e l’addestramento al loro uso.

Il tecnico audioprotesista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

 

Fonti:

–    d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (in G.U. 30 dicembre 1992, n. 305 S.O.);

–    d.m. 14 settembre 1994, n. 668 (in G.U. 3 dicembre 1994, n. 283);

–    l. 26 febbraio 1999, n. 42 (in G.U. 2 marzo 1999, n. 50);

–    d.m. 27 luglio 2000 (in G.U. 22 agosto 2000, n. 195);

–    l. 10 agosto 2000, n. 251 (in G.U. 6 settembre 2000, n. 208);

–    d.m. 29 marzo 2001 (in G.U. 23 maggio 2001, n. 118);

–    dd.mm. 2 aprile 2001 (due decreti, entrambi in G.U. 5 giugno 2001, n. 128 S.O.);

–    Acc. Stato – Regioni 16 dicembre 2004, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento (in G.U. 28 dicembre 2004, n. 303).

 

Sito della F.N.A.A.I. – Federazione Nazionale Associazioni Audioprotesiche Italianewww.fnaai.it